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Testi su Carlo Doglio

► Maurizio Giufrè, Carlo Doglio, la “fionda” per superare tutte le disuguaglianze, «Il Manifesto», 12 febbraio 2022. [recensione alla raccolta di scritti di Doglio Il piano aperto, a cura di Stefania Proli, Elèuthera, 2021]

► Emanuela Minuto – Alessandro Breccia, Le esperienze educative nelle narrazioni di una minoranza libertaria (1945-1955), in Parlare d’anarchia. Le fonti orali per lo studio della militanza libertaria in Italia nel secondo Novecento, a cura di E. Acciai, L. Balsamini e C. De Maria, Milano, Biblion, 2017, pp. 63-76.

Dossier Carlo Doglio, a cura di Stefania Proli e Gianpiero Landi, «A» (Milano), a. 45, n. 403, dicembre 2015 – gennaio 2016.

► Stefania Proli, Fuori dagli schemi, «IBC», Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna (Bologna), a. 23, n. 1, 2015.

► Stefania Proli – Gianpiero Landi, Il piano aperto. Carlo Doglio e Bologna, «A» (Milano), a. 44, n. 393, novembre 2014.

► Stefania Proli, Carlo Doglio (p. 152-182)/ Carlo Dolcini, Carlo Doglio e Giuseppe Aventi. La scoperta dell’anarchia (p. 182-195), in Le Vite dei Cesenati, vol. 6, a cura di Pier Giovanni Fabbri, Cesena, Stilgraf, 2012 [link diretto al sito http://www.levitedeicesenati.it/].

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► Giorgio Ciarallo, Doglio: il piano della vita, «Bollettino Archivio G. Pinelli», n. 28, dicembre 2006, pp.  20 – 27.

Carlo Doglio. Il piano della vita. Scritti di urbanistica e cittadinanza, a cura di Chiara Mazzoleni, Nino Morreale, Ferdinando Scianna, Roma, «Lo Straniero», 2006, pp. 47.

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► Giancarlo De Carlo, A Carrara senza i CC, «A» (Milano), a. 28, n. 243, marzo 1998.

► Franco Bunçuga, Da Kropotkin a noi, via Mumford, «A» (Milano),  a. 28, n. 243, marzo 1998.

► Alberto Ciampi, Carlo Doglio. Chi era – Chi è, «Umanità Nova», a. 75, n. 34, 26 novembre 1995.

► Franco Bunçuga, Frammenti di anarchia, «A» (Milano),  a. 25, n. 222, novembre 1995.

► Raffaele Mazzanti, Carlo Doglio e i valori della libertà/ Pasquale Culotta, Nel territorio di Carlo Doglio/ Pier Paola Penzo, Carlo Doglio, 1914-1995, «Urbanistica Informazione», n. 142, 1995.

Testi di Virgilia D’Andrea (libri e opuscoli)

► Virgilia D’Andrea, Tormentocon prefazione di Errico Malatesta, Casalvelino Scalo, Galzerano, 1976, p. 62 [I ed.: Milano, 1922]*

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► Virgilia D’Andrea, L’ora di Maramaldo, New York, Lavoratori Industriali del Mondo I.W.W., 1925, pp. 220. [Nota Bene: il testo è piuttosto raro; nell’esemplare in possesso della BLAB, che è stato utilizzato per la scansione, mancano la copertina, il frontespizio, e un intero capitolo (Pietro Gori. Un anniversario in esilio, pp. 37-44), che però abbiamo recuperato da un’altra biblioteca; il nostro volume si segnala anche perché contiene una dedica manoscritta – datata “Parigi, 2 luglio 1925” – dell’autrice ad Armando Borghi, seguita da una breve dichiarazione di accettazione dello stesso Borghi]


Virgilia D’Andrea, Torce nella notte, prefazione di Giuseppe Galzerano, Casalvelino Scalo, Galzerano, 2003, p. 251 [I ed.: New York, 1933]*

DAndrea_Torce nella notte


► Virgilia D’Andrea, Chi siamo e cosa vogliamo/ Patria e religione, Genova, Gruppi Anarchici Riuniti, 1957, p. 31 [I ed.: Newark, NJ, 1947]*

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* [E-book da www.liberliber.it – Progetto Manuzio]

GEORGE ORWELL, A HANGING

It was in Burma, a sodden morning of the rains. A sickly light, like yellow tinfoil, was slanting over the high walls into the jail yard. We were waiting outside the condemned cells, a row of sheds fronted with double bars, like small animal cages. Each cell measured about ten feet by ten and was quite bare within except for a plank bed and a pot of drinking water. In some of them brown silent men were squatting at the inner bars, with their blankets draped round them. These were the condemned men, due to be hanged within the next week or two.
One prisoner had been brought out of his cell. He was a Hindu, a puny wisp of a man, with a shaven head and vague liquid eyes. He had a thick, sprouting moustache, absurdly too big for his body, rather like the moustache of a comic man on the films. Six tall Indian warders were guarding him and getting him ready for the gallows. Two of them stood by with rifles and fixed bayonets, while the others handcuffed him, passed a chain through his handcuffs and fixed it to their belts, and lashed his arms tight to his sides. They crowded very close about him, with their hands always on him in a careful, caressing grip, as though all the while feeling him to make sure he was there. It was like men handling a fish which is still alive and may jump back into the water. But he stood quite unresisting, yielding his arms limply to the ropes, as though he hardly noticed what was happening.
Eight o’clock struck and a bugle call, desolately thin in the wet air, floated from the distant barracks. The superintendent of the jail, who was standing apart from the rest of us, moodily prodding the gravel with his stick, raised his head at the sound. He was an army doctor, with a grey toothbrush moustache and a gruff voice. ‘For God’s sake hurry up, Francis,’ he said irritably. ‘The man ought to have been dead by this time. Aren’t you ready yet?’,br> Francis, the head jailer, a fat Dravidian in a white drill suit and gold spectacles, waved his black hand. ‘Yes sir, yes sir,’ he bubbled. ‘All iss satisfactorily prepared. The hangman iss waiting. We shall proceed.’
‘Well, quick march, then. The prisoners can’t get their breakfast till this job’s over.’
We set out for the gallows. Two warders marched on either side of the prisoner, with their rifles at the slope; two others marched close against him, gripping him by arm and shoulder, as though at once pushing and supporting him. The rest of us, magistrates and the like, followed behind. Suddenly, when we had gone ten yards, the procession stopped short without any order or warning. A dreadful thing had happened — a dog, come goodness knows whence, had appeared in the yard. It came bounding among us with a loud volley of barks, and leapt round us wagging its whole body, wild with glee at finding so many human beings together. It was a large woolly dog, half Airedale, half pariah. For a moment it pranced round us, and then, before anyone could stop it, it had made a dash for the prisoner, and jumping up tried to lick his face. Everyone stood aghast, too taken aback even to grab at the dog.
‘Who let that bloody brute in here?’ said the superintendent angrily. ‘Catch it, someone!’
A warder, detached from the escort, charged clumsily after the dog, but it danced and gambolled just out of his reach, taking everything as part of the game. A young Eurasian jailer picked up a handful of gravel and tried to stone the dog away, but it dodged the stones and came after us again. Its yaps echoed from the jail wails. The prisoner, in the grasp of the two warders, looked on incuriously, as though this was another formality of the hanging. It was several minutes before someone managed to catch the dog. Then we put my handkerchief through its collar and moved off once more, with the dog still straining and whimpering.
It was about forty yards to the gallows. I watched the bare brown back of the prisoner marching in front of me. He walked clumsily with his bound arms, but quite steadily, with that bobbing gait of the Indian who never straightens his knees. At each step his muscles slid neatly into place, the lock of hair on his scalp danced up and down, his feet printed themselves on the wet gravel. And once, in spite of the men who gripped him by each shoulder, he stepped slightly aside to avoid a puddle on the path.
It is curious, but till that moment I had never realized what it means to destroy a healthy, conscious man. When I saw the prisoner step aside to avoid the puddle, I saw the mystery, the unspeakable wrongness, of cutting a life short when it is in full tide. This man was not dying, he was alive just as we were alive. All the organs of his body were working — bowels digesting food, skin renewing itself, nails growing, tissues forming — all toiling away in solemn foolery. His nails would still be growing when he stood on the drop, when he was falling through the air with a tenth of a second to live. His eyes saw the yellow gravel and the grey walls, and his brain still remembered, foresaw, reasoned — reasoned even about puddles. He and we were a party of men walking together, seeing, hearing, feeling, understanding the same world; and in two minutes, with a sudden snap, one of us would be gone — one mind less, one world less. The gallows stood in a small yard, separate from the main grounds of the prison, and overgrown with tall prickly weeds. It was a brick erection like three sides of a shed, with planking on top, and above that two beams and a crossbar with the rope dangling. The hangman, a grey-haired convict in the white uniform of the prison, was waiting beside his machine. He greeted us with a servile crouch as we entered. At a word from Francis the two warders, gripping the prisoner more closely than ever, half led, half pushed him to the gallows and helped him clumsily up the ladder. Then the hangman climbed up and fixed the rope round the prisoner’s neck.
We stood waiting, five yards away. The warders had formed in a rough circle round the gallows. And then, when the noose was fixed, the prisoner began crying out on his god. It was a high, reiterated cry of ‘Ram! Ram! Ram! Ram!’, not urgent and fearful like a prayer or a cry for help, but steady, rhythmical, almost like the tolling of a bell. The dog answered the sound with a whine. The hangman, still standing on the gallows, produced a small cotton bag like a flour bag and drew it down over the prisoner’s face. But the sound, muffled by the cloth, still persisted, over and over again: ‘Ram! Ram! Ram! Ram! Ram!’
The hangman climbed down and stood ready, holding the lever. Minutes seemed to pass. The steady, muffled crying from the prisoner went on and on, ‘Ram! Ram! Ram!’ never faltering for an instant. The superintendent, his head on his chest, was slowly poking the ground with his stick; perhaps he was counting the cries, allowing the prisoner a fixed number — fifty, perhaps, or a hundred. Everyone had changed colour. The Indians had gone grey like bad coffee, and one or two of the bayonets were wavering. We looked at the lashed, hooded man on the drop, and listened to his cries — each cry another second of life; the same thought was in all our minds: oh, kill him quickly, get it over, stop that abominable noise!
Suddenly the superintendent made up his mind. Throwing up his head he made a swift motion with his stick. ‘Chalo!’ he shouted almost fiercely.
There was a clanking noise, and then dead silence. The prisoner had vanished, and the rope was twisting on itself. I let go of the dog, and it galloped immediately to the back of the gallows; but when it got there it stopped short, barked, and then retreated into a corner of the yard, where it stood among the weeds, looking timorously out at us. We went round the gallows to inspect the prisoner’s body. He was dangling with his toes pointed straight downwards, very slowly revolving, as dead as a stone.
The superintendent reached out with his stick and poked the bare body; it oscillated, slightly. ‘He’s all right,’ said the superintendent. He backed out from under the gallows, and blew out a deep breath. The moody look had gone out of his face quite suddenly. He glanced at his wrist-watch. ‘Eight minutes past eight. Well, that’s all for this morning, thank God.’
The warders unfixed bayonets and marched away. The dog, sobered and conscious of having misbehaved itself, slipped after them. We walked out of the gallows yard, past the condemned cells with their waiting prisoners, into the big central yard of the prison. The convicts, under the command of warders armed with lathis, were already receiving their breakfast. They squatted in long rows, each man holding a tin pannikin, while two warders with buckets marched round ladling out rice; it seemed quite a homely, jolly scene, after the hanging. An enormous relief had come upon us now that the job was done. One felt an impulse to sing, to break into a run, to snigger. All at once everyone began chattering gaily.
The Eurasian boy walking beside me nodded towards the way we had come, with a knowing smile: ‘Do you know, sir, our friend (he meant the dead man), when he heard his appeal had been dismissed, he pissed on the floor of his cell. From fright. — Kindly take one of my cigarettes, sir. Do you not admire my new silver case, sir? From the boxwallah, two rupees eight annas. Classy European style.’
Several people laughed — at what, nobody seemed certain.
Francis was walking by the superintendent, talking garrulously. ‘Well, sir, all hass passed off with the utmost satisfactoriness. It wass all finished — flick! like that. It iss not always so — oah, no! I have known cases where the doctor wass obliged to go beneath the gallows and pull the prisoner’s legs to ensure decease. Most disagreeable!’
‘Wriggling about, eh? That’s bad,’ said the superintendent.
‘Ach, sir, it iss worse when they become refractory! One man, I recall, clung to the bars of hiss cage when we went to take him out. You will scarcely credit, sir, that it took six warders to dislodge him, three pulling at each leg. We reasoned with him. “My dear fellow,” we said, “think of all the pain and trouble you are causing to us!” But no, he would not listen! Ach, he wass very troublesome!’
I found that I was laughing quite loudly. Everyone was laughing. Even the superintendent grinned in a tolerant way. ‘You’d better all come out and have a drink,’ he said quite genially. ‘I’ve got a bottle of whisky in the car. We could do with it.’
We went through the big double gates of the prison, into the road. ‘Pulling at his legs!’ exclaimed a Burmese magistrate suddenly, and burst into a loud chuckling. We all began laughing again. At that moment Francis’s anecdote seemed extraordinarily funny. We all had a drink together, native and European alike, quite amicably. The dead man was a hundred yards away. 1931

THE END

George Orwell: ‘A Hanging’

First published: Adelphi. — GB, London. — August 1931.

http://www.orwell.ru/library/articles/hanging/english/e_hanging

Scrivere lettere contro la pena di morte

UNDICI REGOLE PER SCRIVERE LETTERE PER I DIRITTI UMANI

 

1   RESPONSABILITA’

Se partecipate ad una attività preparata da altri (Azioni Urgenti di Amnesty International, ecc.) seguite accuratamente le raccomandazioni che vengono fornite . Non fate di testa vostra!

2   CORTESIA

Siate sempre gentili e corretti. Ricordate che non state scrivendo “contro” i governi, ma “per” i prigionieri e i diritti umani. Date per scontato che le autorità cui scrivete siano aperte e disponibili alla discussione, perché a volte lo sono. Ricordate che una lettera aggressiva o dal tono arrabbiato può danneggiare il prigioniero. Il vostro scopo è quello di aiutarlo e non di esternare i vostri sentimenti o le vostre idee politiche o religiose.

3   BREVITA’

Una lettera di una pagina (o un breve messaggio scritto a mano su di un aerogramma o su di  una cartolina illustrata) ha maggiori probabilità di essere letta che non un “romanzo”.

4   SEMPLICITA’

Non entrate in complesse questioni politiche.  Non date  l’impressione che scriviate per criticare quel governo o la sua ideologia. Limitatevi a difendere i diritti umani. Se avete legami particolari con il Paese in questione (vi avete viaggiato, ne studiate la lingua) fatelo sapere.

5   CORRETTEZZA

Usate le appropriate formule di saluto per iniziare e terminare le lettere. Controllate di avere scritto correttamente il nome del prigioniero e quello delle autorità. Restate ai fatti riguardanti il caso. Scrivete in italiano a meno che non conosciate bene una delle lingue internazionali comunemente usate o la lingua usata dalle autorità in questione. Eventualmente allegate una vostra traduzione.

6   VELOCITA’

Se potete spedite un telegramma o un fax. Se non avete tempo per una lettera mandate una cartolina. Potete anche scrivere o telefonare all’Ambasciata o al Consolato, e in qualche caso all’Ambasciata italiana in quel paese.

7   TENACIA

Scrivete regolarmente. Più  lettere scrivete più facile sarà farlo.

Scrivete anche lettere ai giornali italiani e stranieri.

8   INVESTIGAZIONE

Fate domande alle autorità (le mie informazioni sono corrette?) e chiedete una risposta.

Una domanda può essere più efficace di una affermazione.

9   RICONOSCIBILITA’

Fornite sempre il vostro nome e indirizzo. Le lettere anonime vengono cestinate.

10  REALISMO

Le autorità vi risponderanno solo occasionalmente. Questo non significa in alcun modo che le vostre lettere non siano lette o non abbiano alcun effetto.

Un proverbio cinese insegna che è meglio accendere una  candela che maledire l’oscurità.

Le vostre lettere sono tante luci che spezzano l’oscurità di una cella.

11  FANTASIA

Le regole sono fatte per essere, quando serve, ignorate.

 

NOTA BENE

Nel caso di attività in cui si faccia riferimento a casi di tortura non usate mai la parola “tortura” e non date per certo che il prigioniero sia torturato. In questo tipo di azioni in cui si deve agire con estrema rapidità, non c’è modo di assicurarsi che i maltrattamenti avvengano effettivamente ma si opera sulla base della probabilità che avvengano. Quindi seguite attentamente le istruzioni fornite e chiedete un trattamento umano e conforme alle Regole Minime Standard dell’ONU

Scrivere lettere contro la pena di morte

11 REGOLE PER SCRIVERE LETTERE CONTRO LA PENA DI MORTE NEGLI STATI UNITI

Chi pensa che gli Stati Uniti d’America aboliranno la pena di morte perché lo chiede il Papa o perché ci sarà una Risoluzione delle Nazioni Unite è un illuso. La pena capitale non cade dal cielo, ma è il prodotto finale di quel sistema politico. Solo gli elettori americani possono mettere fine a questo orrore.  Nulla cambierà fino a quando una parte significativa dell’elettorato americano non avrà capito che la pena di morte è una costosa barbarie.  Il compito di convincerli è il più difficile che il movimento per i diritti umani abbia mai affrontato.  Ma non è un compito impossibile.

 

TUTTI POSSONO COMBATTERE LA PENA DI MORTE, BASTA AVERE CARTA E PENNA

 

1) Dovete avere ben chiaro che non vi state battendo per liberare dei criminali, ma per il rispetto dei diritti umani. Nei 25 anni fra il 1973 ed il 1998, negli USA, ci sono state 500 esecuzioni e almeno 500.000 omicidi volontari. Il vostro pensiero deve essere costantemente rivolto all’immenso dolore dei parenti e degli amici delle vittime. Dolore che viene cinicamente sfruttato per giustificare l’uccisione di 500 poveracci scelti a caso fra le decine di migliaia che hanno commesso crimini simili o peggiori.

2)       Fate attenzione alla “Sindrome del Prigioniero di Coscienza”. Usate le storie dei condannati come spunto per scrivere una lettera ma non trasformate in santi degli assassini. Ricordate che la maggioranza dei 3.300 che in questo momento sta aspettando il boia sarebbe stato condannato in qualsiasi paese civile. Ma ricordate anche che se i 500 uccisi avessero avuto un avvocato decente non sarebbero stati condannati a morte nemmeno in America.

3) Scrivere ad un Governatore o al Presidente è quasi sempre inutile, perché non dovete convincere loro ma i loro elettori. Scrivete a un quotidiano americano e sperate che la vostra lettera sia pubblicata. Ma non pensate che questo sia un compito facile. Il solo caso in cui vale la pena di scrivere al Procuratore o alle autorità locali è quando il processo deve ancora iniziare.

4)       Le vostre lettere dovranno essere gentili, documentate e scritte in inglese. Dovranno contenere il vostro indirizzo completo di numero di telefono.

5)       Il vostro obbiettivo sono gli elettori americani. Ricordate che non siete in guerra con gli Usa, ma state tentando di convincere gente come voi ad unirsi alla lotta per i diritti umani e contro la pena di morte.

6) Se non riuscite a scrivere in inglese e non avete chi traduca per voi, spedite una cartolina illustrata della vostra città. Affrancate con i francobolli più belli che riuscite a trovare.

7)    Se non avete Internet e non trovate gli indirizzi dei giornali americani chiedeteli all’Ambasciata USA Via Veneto 00187 Roma, tel. 06-46741 fax 06/488267.

8)    Sfruttate tutte le occasioni (esecuzioni, liberazioni di innocenti, anniversari, ecc.) per scrivere lettere. Non stancatevi. Più spesso scriverete più facile sarà farlo. Se non avete un computer e non sapete scrivere a macchina scrivete in stampatello, magari su di un aerogramma. Se non riuscite a scrivere nemmeno una cartolina telefonate all’Ambasciata o al Consolato.

9)     Scrivete, chiedendo un chiaro impegno abolizionista, al vostro Sindaco, ai Presidenti della Provincia e della Regione, ai Parlamentari nazionali ed europei, al Presidente del Consiglio, a quelli delle Camere ed al Presidente della Repubblica. Scrivete ai partiti, ai sindacati, alle associazioni sportive, culturali e di categoria e agli ordini professionali. Alle prossime elezioni chiedete che i candidati si impegnino pubblicamente contro la pena di morte.

10) Scrivete lettere contro la pena di morte ai giornali italiani. Chiedete al giornale o al settimanale che leggete di solito di pubblicare regolarmente notizie e informazioni utili sulla pena capitale.

11) Se non riuscite a scrivere nemmeno una cartolina mandate dei soldi a chi si sta impegnando contro la pena di morte

NON FATEVI ILLUSIONI.
E’ estremamente difficile che le vostre lettere salvino un condannato. Non è successo per O’Dell e per Karla Tucker e non succederà per tanti altri.

 

NON DIMENTICATE MAI
La lotta per i diritti umani e contro la pena di morte è la stessa in tutto il mondo.

Eight reasons against death penalty

EIGHT GOOD REASONS TO BE AGAINST THE AMERICAN

(and not only American)

DEATH PENALTY

Death penalty is a human sacrifice, a ritualistic slaughter carried out in cold blood by the State.

It is a travesty of justice, a violation of the right to life, a torture and “nothing more than the purposeless and needless imposition of pain and suffering”.

It is rarely and arbitrarily enforced, “wantonly and freakishly imposed”, with little guaranties for the accused and a predilection to racial minorities.

It is a cancer for the Law and a “privilege” of the poor, because “capital punishment means that those without the capital get the punishment”.

It is an irreversible punishment that kills the insane and the innocent.

It is not self-defence, but revenge.

It is not a more effective deterrent than prison and makes worst the evil it pretends to cure, because death penalty brutalises and makes society more violent.

Sooner or later Americans will realise that capital punishment is an immoral, indecent, illegal, expensive, stupid, cruel, dangerous, racist, classist, arbitrary, capricious, inconsistent, not working violation of human rights, and that the “the death penalty experiment has failed”.

Claudio Giusti

NEVER FORGET: the fight for human rights and against the death penalty is the same all over the world.

Rules to write against death penalty

LEVEN RULES FOR WRITING LETTERS AGAINST THE DEATH PENALTY IN THE UNITED STATES OF AMERICA.

Those who think that USA will abolish the capital punishment because the Pope asks for it or because of a Resolution of the United Nations are deluding themselves. The death penalty is not a meteorological phenomenon but the final product of the American political system. Only the American electors can end this expensive barbarity. The task to convince them is the most difficult the Human rights Movement have had. But it is not an impossible mission.

 

EVERYBODY CAN FIGHT THE DEATH PENALTY.

YOU JUST NEED PEN AND PAPER.

1)   First of all remember you are fighting for the respect of human rights and not to get some criminals free. In the 25 years from 1973 to 1998 in the USA there were 500 executions and at least 500.000 criminal homicides. You must have in mind the enormous pain of the relatives, parents and friends of the victims. Remember also that this pain was cynically used as rationale for the killing of 500 wretches randomly chosen between tens of thousands which committed similar or worse crimes.

2)   Beware of the “Prisoner of Conscience Syndrome”. Do not transform criminals in martyrs. Use their  stories as an hint for your letters, but remember they are not saints. Never forget that the majority of the 3.300 which are waiting for the hangman would have been condemned in every civilised country. But also do not forget that if the 500 killed had had a good lawyer they should be alive, and some free, in America too.

3)  It is a waste of time to write to a Governor or to the President. Your task is not to convince them but their electors. So write to the American newspapers and hope they will publish your letter. The occasion in which it is worth of writing to the Prosecutor and other relevant authorities is before the trial begins.

4)  Your letters will be kind and correct, well informed, written in  English, with your address and telephone number.

5)  Your targets are the American electors. Remember you are not at war against the United States, but you are trying to convince people like you to join your fight against the death penalty and for the respect of human rights.

6)  If you can’t write in English, and nobody will translate for you, send an illustrated postcard of your town. Stamp with the finest stamps you can find.

7)  If you have not Internet and cannot find the addresses of the American newspapers ask to the American Embassy.

8)  Use every opportunity (executions, innocents get free, urgent actions, etc.) to write letters. Do not get tired. The more you write the easyer it is. If you have not a computer or can’t type, write in block  capitals. If you can’t send not even a postcard phone to the American Embassy or Consulate.

9)  Write, asking for an abolitionist commitment, to your Mayor, to the local authorities, to the MPs and to the national authorities. Write to trade unions, political parties, sport and cultural  associations, etc. Ask  the candidates at the next elections a public  statement against the death penalty.

10) Write to the newspapers of your country. Ask to publish more information about capital punishment.

11)  If you can’t do anything send money to them who are doing.

 

DO NOT DELUDE YOURSELVES! It is very difficult that your letters will save a condemned. It did not happen for O’Dell and for Karla Tucker and will not happen for many others.  It will be a long fight.

NEVER FORGET: the fight for human rights and against the death penalty is the same all over the world.

Norberto Bobbio

Norberto Bobbio: CONTRO LA PENA DI MORTE
Conferenza tenuta a Rimini il 3 aprile 1981 in occasione della VI assemblea nazionale di Amnesty International (Sezione Italiana)

1 – Nel corso dei secoli Se noi guardiamo al lungo corso della storia umana più che millenaria dobbiamo riconoscere, ci piaccia o non ci piaccia, che il dibattito per l’abolizione della pena di morte si può dire appena cominciato. Per secoli il problema se fosse o non fosse lecito (o giusto) condannare a morte un colpevole non è stato neppure posto. Che tra le pene da infliggere a chi aveva infranto le leggi della tribù, o della città, o del popolo, o dello stato, ci fosse anche la pena di morte, e che anzi la pena di morte fosse la regina delle pene, quella che soddisfaceva a un tempo il bisogno di vendetta, giustizia, e sicurezza del corpo collettivo verso uno dei suoi membri infetti, non è mai stato messo in dubbio. E tanto per cominciare, prendiamo un libro classico, il primo grandi libro sulle leggi e sulla giustizia della nostra civiltà occidentale: le Leggi, i Nòmoi di Platone. Nel libro IX Platone dedica alcune pagine al problema delle leggi penali. Riconosce che <> ma aggiunge che <>. Non sto a dirvi tutte le volte che si parla in questo libro della pena di morte riguardo a una serie molto ampia di delitti, dai delitti contro le divinità e contro il culto, ai delitti contro i genitori, contro il padre e la madre, o in genere agli omicidi volontari. Proprio parlando degli omicidi volontari vi è detto a un certo punto che essi debbono “necessariamente pagare la pena naturale” quella cioè di “patire ciò che hanno fatto”. Richiamo la vostra attenzione sull’aggettivo “naturale” e sul principio del “patire” ciò che è stato fatto. Questo principio, che nasce dalla dottrina del contraccambio, ancora più antica di quella di Platone, dei pitagorici, e sarà formulato dai giuristi medievali e ripetuto per secoli con la famosa espressione secondo cui il malum passionis deve corrispondere al malum actionis, percorre tutta la storia del diritto penale e giunge assolutamente intatto sino a noi. Come vedremo fra poco, è una delle più comuni giustificazioni della pena di morte. Ho citato questo testo celebre dell’antichità solo per dare una testimonianza – la più autorevole possibile – di come la pena di morte sia stata considerata non solo perfettamente legittima, ma “naturale” sin dalle origini della nostra civiltà, e del fatto che l’accettarla come pena non costituiva affatto un problema. Avrei potuto citare molti altri testi. L’afflizione della pena di morte costituisce così poco un problema che una religione della non-violenza, del noli resistere malo, una religione che pur solleva soprattutto nei primi secoli il problema dell’obiezione di coscienza al servizio militare ed all’obbligo di portare le armi, una religione che ha per divino ispiratore un condannato a morte, non ha mai intaccato sostanzialmente la pratica della pena capitale.

2 – Beccaria e l’illuminismo
Bisogna giungere all’illuminismo, nel cuore del Settecento, per trovarsi per la prima volta di fronte a un serio e ampio dibattito sulla liceità o opportunità della pena capitale, il che non vuol dire che prima d’allora il problema non fosse mai stato sollevato. L’importanza storica, che non sarà mai sottolineata abbastanza, del famoso libro di Beccaria (1764) sta proprio qui: è la prima opera che affronta seriamente il problema e offre alcuni argomenti razionali per dare ad esso una soluzione che contrasta con una tradizione secolare. Occorre dir subito che il punto di partenza da cui muove Beccaria per la sua argomentazione è la funzione esclusivamente intimidatrice della pena. “Il fine [della pena] non è altro che d’impedire al reo dal far nuovi danni ai suoi concittadini e di rimuovere gli altri dal farne degli eguali”. Vedremo in seguito quale importanza abbia questo punto di partenza per lo svolgimento del tema. Se questo è il punto di partenza, si tratta di sapere quale sia la forza intimidatrice della pena di morte rispetto ad altre pene. Ed è questo il tema che si pone ancora oggi e che ha posto la stessa Amnesty International più volte. La risposta di Beccaria deriva dal principio introdotto nel paragrafo intitolato Dolcezza delle pene. Il principio è il seguente: “Uno dei più grandi freni dei delitti non è la crudeltà della pena ma l’infallibilità di essa, e per conseguenza la vigilanza dei magistrati, e quella severità di un giudice inesorabile che, per essere un’utile virtù, dev’essere accompagnata da una dolce legislazione”. Mitezza delle pene. Non è necessario che le pene siano crudeli per essere deterrenti. E’ sufficiente che siano certe. Ciò che costituisce una ragione, anzi la ragione principale, per non commettere il delitto, non è tanto la severità della pena quanto la certezza di essere in qualche modo puniti. In via secondaria, Beccaria introduce anche un secondo principio, oltre la certezza della pena: l’intimidazione nasce non già dall’intensità della pena, ma dalla sua estensione, p.es. l’ergastolo. La pena di morte è molto intensa, mentre l’ergastolo è molto esteso. Dunque, la totale perpetua perdita della propria libertà è più deterrente della pena di morte. I due argomenti di Beccaria sono entrambi argomenti utilitaristici, nel senso che contestano l’utilità della pena di morte (“né utile né necessaria”, così si esprime Beccaria iniziando la sua argomentazione). A questi due argomenti Beccaria ne aggiunge un altro, che ha provocato le maggiori perplessità (e che infatti oggi è stato in gran parte abbandonato). L’argomento cosiddetto contrattualistico, che deriva dalla teoria del contratto sociale o dell’origine convenzionale della società politica. Questo argomento si può enunciare in questo modo: se la società politica deriva da un accordo degli individui che rinunciano a vivere nello stato di natura e si danno delle leggi per proteggersi a vicenda, è inconcepibile che questi individui abbiano messo a disposizione dei loro simili anche il diritto alla vita. Che il libro di Beccaria abbia avuto uno strepitoso successo è noto. Basti pensare all’accoglienza che fece ad esso Voltaire: gran parte della fama del libro di Beccaria è dovuta soprattutto al fatto che fu accolto con favore da Voltaire. Beccaria era un illustre ignoto; mentre nella patria dei lumi, che era la Francia, Voltaire era Voltaire. E’ altresì ben noto che per influenza del dibattito che sulla pena di morte si svolse in quegli anni fu emanata la prima legge penale che abolì la pena di morte: la legge toscana del 1786, la quale nel §51, dopo una serie di considerazioni tra cui emerge, ancora una volta, soprattutto la funzione intimidatrice, ma non è trascurata la funzione emendatrice, della pena (“la correzione del reo, figlio anch’esso della società e dello stato”), dichiara di “abolire per sempre la pena di morte contro qualunque reo, sia presente sia contumace, ed ancorché confesso e convinto di qualsivoglia delitto dichiarato capitale dalle leggi fin qui promulgate, le quali tutte vogliamo in questa parte cessate ed abolite”. Forse ancora più clamoroso l’eco che ebbe nella Russia di Caterina II, nella cui celebre Istruzione del 1765, quindi immediatamente dopo l’uscita del libro di Beccaria, si legge: “L’esperienza di tutti i secoli prova che la pena di morte non ha giammai resa migliore una nazione”. Segue una frase che sembra tolta di peso dal libro di Beccaria: “Se dunque si dimostra che nello stato ordinario di una società la morte di un cittadino non è né utile né necessario, avrò vinta la causa dell’umanità”.

3 – Rosseau, Kant, Hegel
Bisogna però aggiungere che nonostante il successo letterario del libro presso il pubblico colto, non solo la pena di morte non fu abolita nei paesi civili rispetto ai tempi e ai paesi considerati barbari, se non addirittura selvaggi, ma la causa dell’abolizione non era destinata a prevalere nella filosofia penale del tempo, nonostante questa eco. Si potrebbero fare molte citazioni. Ne scelgo tre, fra i più illustri pensatori del tempo: Rosseau, dal Contratto sociale intitolato Della vita e della morte, Rosseau aveva confutato in anticipo l’argomento contrattualistico. Non è vero, aveva sostenuto, che l’individuo accordandosi con gli altri per costituire lo stato si riservi un diritto alla vita in ogni caso: “E’ per non essere vittima di un assassinio che si acconsente a morire se tale si diventa”. Dunque l’attribuire allo stato anche il diritto alla propria vita serve non già a distruggerla ma a garantirla dagli attacchi altrui. Pochi anni dopo la pubblicazione Dei delitti e delle pene, un altro scrittore politico italiano, il Filangieri, nella Scienza della legislazione (1783), la maggior opera italiana di filosofia politica della seconda metà del Settecento, taccia di “sofismo” l’argomento contrattualistico di Beccaria, e sostiene che, sì, nello stato di natura l’uomo ha diritto alla vita, ed e’ altresì vero che non può rinunciare a quel diritto, ma può perderlo con i suoi delitti. Se può perderlo nello stato di natura non si vede perché non possa perderlo nello stato civile, il quale viene istituito proprio allo scopo non già di creare un nuovo diritto, ma di rendere sicuro l’esercizio dell’antico diritto, del diritto dell’offeso di reagire con la forza alla forza, di respingere con l’offesa alla vita altrui l’offesa alla vita propria. I due maggiori filosofi del tempo, l’uno prima, l’altro dopo la Rivoluzione francese, Kant ed Hegel, sostengono una rigorosa teoria retributiva della pena e giungono alla conclusione che la pena di morte è addirittura doverosa. Kant, partendo dalla concezione retributiva della pena, secondo cui la funzione della pena non è di prevenire i delitti ma puramente di rendere giustizia, cioè di fare in modo che ci sia una corrispondenza perfetta fra il delitto e il castigo (si tratta della giustizia come eguaglianza, di quella specie di uguaglianza che gli antichi chiamavano “uguaglianza correttiva”) sostiene che il dovere della pena di morte spetta allo stato ed è un imperativo categorico, non un imperativo ipotetico, fondato sul rapporto mezzo-fine. Cito direttamente il testo, trascegliendo la frase più significativa: “Se egli ha ucciso, egli deve morire. Non vi è nessun surrogato, nessuna commutazione di pena, che possa soddisfare la giustizia. Non c’è nessun paragone possibile fra una vita, per quanto penosa, e la morte, e in conseguenza nessun altro compenso fra il delitto e la punizione, fuorché nella morte, giuridicamente inflitta al criminale, spogliandola però di ogni malizia che potrebbe nel paziente rivoltare l’umanità”. Hegel va ancora oltre. Dopo aver confutato l’argomento contrattualistico di Beccaria negando che lo stato possa nascere da un contratto, sostiene che il delinquente non solo deve essere punito conuna pena corrispondente al delitto compiuto, ma ha il diritto di essere punito perché solo la punizione lo riscatta ed è solo punendolo che lo si riconosce come essere razionale (anzi lo si “onora”, dice Hegel). Nell’aggiunta al paragrafo ha però la lealtà di riconoscere che l’opera di Beccaria ebbe il almeno l’effetto di ridurre il numero delle condanne a morte.

4 – Robespierre
Sfortuna volle che mentre i maggiori filosofi del tempo continuavano a sostenere la legittimità della pena di morte, uno dei maggiori sostenitori della sua abolizione fu, com’è noto, in un famoso discorso all’Assemblea Costituente del maggio 1791, Robespierre, colui che sarebbe passato alla storia, nell’epoca della Restaurazione (l’epoca in cui Hegel scriveva la sua opera) come il maggior responsabile del terrore rivoluzionario, dell’assassinio indiscriminato (di cui egli stesso fu vittima quasi a dimostrare la inesorabilità della legge che la rivoluzione divora i propri figli, la violenza genera violenza, ecc.). Questo discorso di Robespierre è da ricordare perché contiene una delle condanne più persuasive, dal punto di vista dell’argomentazione, della pena di morte. Confuta prima di tutto l’argomento della deterrenza, sostenendo non è vero che la pena di morte sia più deterrente delle altre pene, e adduce l’esempio quasi rituale, già addotto da Montesquieu, del Giappone: allora si sosteneva che in Giappone le pene fossero atroci e che tuttavia il Giappone fosse un paese di criminali. Poi, oltre a quest’argomento, confuta anche l’argomento fondato sul consenso delle genti e naturalmente quello fondato sulla giustizia. Adduce infine l’argomento, che Beccaria non aveva ricordato, della irreversibilità degli errori giudiziari. Tutti il discorso è ispirato al principio che la mitezza delle pene (e qui la derivazione da Beccaria è evidente) è prova di civiltà, mentre la crudeltà delle pene caratterizza i popoli barbari (ancora una volta, il Giappone). Non si va tanto lontano dal vero affermando che il più celebre e intelligente continuatore (quasi ripetitore) di Beccaria sia stato – malauguratamente – Robespierre.

5 – Dopo Beccaria
Nonostante il persistere e il prevalere delle teorie antiabolizionistiche, non si può dire che il dibattito sulla pena di morte, sollevato da Beccaria, sia stato senza effetto. La contrapposizione tra abolizionisti ed antiabolizionisti è troppo semplicistica e non rappresenta esattamente la realtà. Il dibattito intorno alla pena di morte non ebbe di mira soltanto la sua abolizione, ma prima di tutto la sua limitazione ad alcuni dei suoi reati gravi, specificatamente determinati, poi la eliminazione dei supplizi (o crudeltà inutili) che di solito l’accompagnavano e, in terzo luogo, la sua ostentata pubblicità. Quando si deplora che la pena di morte esista ancora nella maggior parte degli stati si dimentica che il grande passo in avanti compiuto dalle legislazioni di quasi tutti i paesi negli ultimi due secoli è consistito nella diminuzione di reati punibili con la pena di morte. In Inghilterra erano ancora all’inizio dell’800 più di duecento, e tra questi anche reati che oggi vengono puniti con pochi anni di prigione. Anche negli ordinamenti in cui la pena di morte sopravvisse, e sopravvive ancora, essa è inflitta quasi esclusivamente per l’omicidio premeditato. Accanto alla rarefazione dei delitti capitali, si annovera tra le misure attenuatrici la soppressione dell’obbligo di infliggerla nei casi previsti, sostituito dal potere discrezionale del giudice e della giuria di infliggerla o meno. Per quel che riguarda la crudeltà dell’esecuzione, basta la lettura di quell’affascinante libro di Focault che è Sorvegliare e punire, pubblicato da Einaudi in traduzione italiana, il quale descrive, nel capitolo intitolato “Lo splendore dei supplizi” alcuni episodi raccapriccianti di esecuzioni capitali precedute da lunghe ed efferate sevizie. Scrive un autore inglese del secolo XVIII, citato da Focault, “la morte-supplizio è l’arte di trattenere la vita nella sofferenza, suddividendola in mille morti e ottenendo, prima che l’esistenza cessi, le più raffinate agonie”. Il supplizio è per così dire la moltiplicazione della pena di morte: come se la pena di morte non bastasse, il supplizio raffinato uccide una persona più volte. Il supplizio risponde a sue esigenze: dev’essere infamante (sia per le cicatrici che lascia sul corpo, sia per la risonanza da cui è accompagnato) e clamoroso, cioè deve essere constatato da tutti. Questo elemento ci richiama all’elemento della pubblicità, e quindi alla necessità, che l’esecuzione fosse pubblica (pubblicità che scompare, si badi, con la soppressione delle pubbliche esecuzioni, perché si estende alla sfilata in mezzo alla folla dei deportati in catene verso i lavori forzati). Oggi la maggior parte degli stati che hanno conservato la pena di morte la eseguono con la discrezione e il riserbo con cui si esegue un doloroso dovere. Molti stati non abolizionisti hanno cercato non soltanto di eliminare i supplizi, ma di rendere la pena di morte quanto più possibile indolore (o meno crudele). Naturalmente, non è detto che ci siano riusciti: basta leggere resoconti sulle tre forme di esecuzione più comuni: la ghigliottina francese, l’impiccagione inglese e la sedia elettrica negli Stati Uniti, per rendersi conto che non è del tutto vero che sia stato eliminato anche il supplizio, perché la morte non è sempre così istantanea come si lascia credere o si cerca di far credere da parte di coloro che sostengono la pena capitale. Ad ogni modo essa è sottratta agli sguardi pubblici (anche se l’eco di un’esecuzione capitale sulla stampa – e non bisogna dimenticare che in un regime di libertà di stampa ha ampio spazio e diffusione la stampa scandalistica – fa le veci della presenza d’un tempo del pubblico sulla piazza davanti al patibolo). Sulla vergogna della pubblicità, come argomento contro la pena di morte, vorrei limitarmi a ricordare le invettive di Victor Hugo che la combatté per tuta la vita strenuamente, con tutta la potenza del suo stile eloquente (anche se oggi ci può apparire magniloquente). Recentemente è stato pubblicato in Francia un libro che raccoglie gli scritti di Victor Hugo sulla pena di morte: una miniera di citazioni. Dalla lettura di queste pagine risulta che egli si batté dalla giovinezza fino alla vecchiaia contro la pena di morte, in ogni occasione, anche come uomo politico e poi attraverso gli scritti, le poesie ed i romanzi. Le invettive prendono quasi sempre lo spunto dalla vista o dalla descrizione di un’esecuzione. Scrive nei Miserabili: “Il patibolo, quando è la, drizzato in alto, ha qualcosa di allucinante. Si può essere indifferenti verso la pena di morte e non pronunciarsi, non dire né sì né no, sino a che non si è visto una ghigliottina. Ma se se ne incontra una, la scossa è violenta e bisogna decidersi a prendere partito pro o contro”. Ricorda che a sedici anni vide una ladra che un boia marchiava col ferro rovente: “…ho ancora nell’orecchio dopo più di quarant’anni, e avrò sempre nell’anima, lo spaventoso grido della donna. Era una ladra, ma da quel momento divenne per me una martire”. Ho voluto richiamare la vostra attenzione su questa evoluzione all’interno dell’istituto della pena di morte per mostrarvi che sebbene la pena di morte non sia stata abolita, la polemica illuministica non è rimasta senza effetto. Vorrei ancora aggiungere che spesso, anche quando la pena di morte è stata pronunciata da un tribunale, non sempre viene eseguita: o viene sospesa o tramutata o il condannato viene graziato. Negli Stati Uniti il caso di Gary Gilmore, che fu giustiziato nel gennaio del 1977 nello stato di Utah, fece grande scalpore perché dal 1967 (da dieci anni) non era più stato giustiziato nessuno. Nel 1972 una famosa sentenza della Corte suprema aveva stabilito che molte delle circostanze in cui la pena capitale era applicata erano anticostituzionali, sulla base dell’VIII emendamento che proibisce di imporre pene crudeli e inusitate (“unusual”). Però nel 1976 un’altra decisione aveva mutato l’interpretazione affermando che la pena di morte non sempre viola la costituzione e aveva aperto la strada ad una nuova esecuzione, appunto quella di Gilmore. Il fatto che una condanna a morte e abbia rianimato le associazioni abolizionistiche mostra che anche nei paesi dove esiste ancora la pena di morte c’è una vigile e sensibile opinione pubblica che ostacola la sua applicazione.

6 – Due teorie in contrasto
Da quello che ho detto sin qui risulta già abbastanza chiaramente che gli argomenti pro e contro dipendono quasi sempre dalla concezione che i due contendenti hanno della funzione della pena. Le concezioni tradizionali sono soprattutto due: quella retributiva che riposa sulla regola della giustizia come eguaglianza (l’abbiamo già visto in Kant e in Hegel) o corrispondenza tra eguali, secondo la massima che è giusto che chi ha compiuto un’azione malvagia venga colpito dallo stesso male che ha causato ad altri (la legge del taglione, del contraccambio, del contrappasso di cui è esempio notissimo l’inferno di Dante) e dunque è giusto (giustizia vuole) che chi uccide sia ucciso (non ha diritto alla vita chi non la rispetta, perde il diritto alla vita chi l’ha tolta ad altri ecc.); e quella preventiva, secondo cui la funzione della pena è di scoraggiare le azioni che un determinato ordinamento considera dannose con la minaccia di un male, la funzione cosiddetta deterrente o dissuasiva. in base a questa concezione della pena va da sé che la pena di morte è giustificata soltanto se si può dimostrare che il suo effetto deterrente è grande ed è superiore a quello di ogni altra pena (ivi compreso l’ergastolo). Le due concezioni della pena si contrappongono anche come concezione etica e concezione utilitaristica, e si fondano su due concezioni diverse dell’etica, la prima su un’etica dei principi o della giustizia, la seconda su un’etica utilitaristica, che ha prevalso negli ultimi secoli ed anche oggi prevale nel mondo anglosassone. Si può dire in generale che gli anti-abolizionisti si appellano alla prima (per esempio, Kant e Hegel), gli abolizionisti alla seconda (per esempio, Beccaria). Permettetemi di esporvi un episodio storico che risale nientemeno che al 428 a.C., tratto dalle Storie di Tucidide. Gli Ateniesi debbono decidere della sorte degli abitanti di Mitilene che si sono ribellati. Parlano due oratori: Cleone sostiene che i ribelli debbono essere condannati a morte perché dev’essere reso loro il contraccambio e debbono essere puniti come meritano; inoltre aggiunge che gli altri alleati sapranno che chi si ribella sarà punito con la morte; Diodoto al contrario, sostiene che la pena di morte non serve a nulla perché “è impossibile – e dà prova di grande ingenuità chi lo pensa – che la natura umana, quando è bramosamente lanciata a realizzare qualche progetto, possa avere un freno nella forza delle leggi o in qualche altra minaccia, onde bisogna evitare di avere troppa fiducia che si abbia nella pena di morte una garanzia sicura ad impedire il male”. Continua suggerendo di attenersi a un criterio di utilità e, anziché uccidere gli abitanti di Mitilene, farseli alleati. Facendo un brusco salto di secoli, il dibattito che si è svolto poco più di un mese fa sulla “Stampa” fra due miei vecchi amici di parere contrario, Alessandro Galante Garrone e Massimo Mila, era della stessa natura, in quanto fondato sugli stessi argomenti. Il primo scrisse un articolo contro la pena di morte traendo il massimo argomento dal fatto che non era affatto dimostrato che ottenesse l’effetto che i fautori della pena di morte (si riferiva nel caso specifico alla campagna del MSI) si ripromettevano. Mila rispose che non gli importava nulla del maggiore o minore effetto di questa o quella pena, perché la pena di morte doveva essere inflitta a chi aveva commesso delitti orrendi, come la strage di Bologna, per una elementare considerazione di giustizia.

7 – Altre teorie
In realtà il dibattito è un po’ più complicato dal fatto che le concezioni della pena non sono soltanto queste due (anche se queste due sono di gran lunga le prevalenti). Ne ricordo almeno altre tre: la pena come espiazione, come emenda e come difesa sociale. Di queste la prima sembra la più favorevole alla abolizione della pena di morte che non alla sua conservazione: per espiare bisogna continuare a vivere. Ma si può anche sostenere che la vera espiazione sia la morte, la morte intesa come purificazione della colpa, la cancellazione della macchia: il sangue si lava col sangue. A rigore questa concezione della pena è compatibile tanto con la tesi del mantenimento quanto con la tesi dell’abolizione della pena di morte. La seconda – quella dell’emenda – è la sola che escluda totalmente la pena di morte. Anche il più perverso dei criminali può redimersi: se lo uccidete, gli sbarrate la via del perfezionamento morale che non può essere rifiutato ad alcuno. Quando gli illuministi ritennero di dover sostituire la pena di morte con i lavori forzati essi giustificarono spesso la loro tesi sostenendo che il lavoro redime. Nel commento al libro di Beccaria, Voltaire scrisse, a proposito della politica penalistica di Caterina II, favorevole all’abolizione: “I delitti non si sono moltiplicati in seguito a questa umanità, e accade quasi sempre che i colpevoli, relegati in Siberia, vi diventano persone per bene”, e poco oltre aggiunse: “Costringete gli uomini al lavoro, voi li renderete persone oneste” (Ci sarebbe da fare un lungo discorso su questa ideologia del lavoro, vera e propria ideologia borghese la sui estrema, abominevole, macabra, demoniaca conseguenza sarà nella scritta che campeggerà all’ingresso dei lager nazisti: “Arbeit macht frei”, “Il lavoro rende liberi”). La terza concezione, quella della difesa sociale, è anch’essa ambigua: generalmente i sostenitori della pena come difesa sociale sono stati e sono abolizionisti, ma lo sono per ragioni umanitarie (anche perché rifiutano il concetto di colpa che sta alla base della concezione retributiva, la quale trova la propria giustificazione soltanto ammettendo la libertà del volere e quindi la colpa). Però a rigore la difesa sociale non esclude la pena di morte: si potrebbe sostenere che il miglior modo per difendersi dai criminali più pericolosi è quello di eliminarli.

8 – Concezione etica e concezione utilitaristica
Per quanto molte siano le teorie della pena, le due prevalenti sono quelle che ho achiamato etica e utilitaristica. Si tratta del resto di un contrasto che va al di là del contrasto fra due modi diversi di concepire la pena, perché rinvia a un contrasto più profondo fra due etiche (o morali), tra due criteri diversi di giudicare del bene e del male: in base ai principi buoni accolti come assolutamente validi, o in base ai risultati buoni, intendendosi per risultati buoni quelli che portano alla maggior utilità del maggior numero, come sostenevano gli utilitaristi, Beccaria, Bentham ecc. Altro infatti è dire che non si deve fare il male perché esiste una norma che lo vieta (p.e. i dieci comandamenti), altro è dire che non bisogna fare il male perché ha funeste conseguenze per l’umana convivenza. Due criteri diversi e che non coincidono, perché può darsi benissimo che un’azione giudicata cattiva in base ai principi abbia delle conseguenze utilitaristicamente buone, e viceversa. A giudicare dalla disputa pro e contro la pena di morte, come si è visto, si direbbe che i fautori della pena di morte seguano una concezione etica della giustizia mentre gli abolizionisti sono seguaci di una teoria utilitaristica. Ridotti all’osso i due ragionamenti opposti potrebbero essere riassunti in queste due affermazioni. Per gli uni “La pena di morte è giusta”, per gli altri “La pena di morte non è utile”. Giusta, per i primi, indipendentemente dalla sua utilità (il ragionamento kantiano da questo punto di vista è ineccepibile: considerare il condannato a morte come uno spauracchio, significherebbe ridurre la persona a mezzo, oggi si direbbe che la si strumentalizza); non utile per i secondi, indipendentemente da ogni considerazione di giustizia. Detto altrimenti: per i primi, la pena di morte potrebbe essere anche utile, ma non è giusta; per i secondi, potrebbe anche essere giusta, ma non è utile. E non è utile perché non è tanto deterrente, come si crede, essendovi altre pene più deterrenti. E quindi, mentre per coloro che partono dalla teoria della retribuzione, la pena di morte è un male necessario (e forse anche un bene, come abbiamo visto in Hegel, perché ricostituisce l’ordine violato), per coloro che partono dalla teoria intimidatrice la pena di morte è un male non necessario, e quindi non può essere in alcun modo considerata come un bene.

9 – Pro e contro la teoria utilitaristica
Non c’è dubbio che, da Beccaria in poi, l’argomento fondamentale degli abolizionisti è stato quello del potere deterrente. Però che la pena di morte avesse minor potere deterrente della pena ai lavori forzati era un’affermazione fondata, allora, sopra opinioni personali, a loro volta derivate da una valutazione psicologica dello stato d’animo del criminale, non suffragata da alcuna prova di fatto. Da quando si è applicato allo studio della criminalità il metodo della ricerca positiva, sono state fatte ricerche empiriche sulla maggiore o minore deterrenza delle pene, confrontando i dati della criminalità in periodi o in luoghi con o senza pena di morte. Queste indagini sono state naturalmente facilitate negli Stati Uniti dal fatto che ci sono stati in cui vige la pena di morte e altri in cui è stata abolita. Nel Canada un moratorium act del 1967, che sospese la pena di morte per cinque anni, ha permesso di studiare l’incidenza sulla criminalità paragonando il presente con il passato. Un esame molto accurato di questi studi (pubblicato a Toronto nel 1977, C.H.S. Jayewardene, The Penality of Death) mostra in realtà che nessuna di queste ricerche ha dato risultati del tutto persuasivi. Basta pensare a tutte le variabili concomitanti di cui bisogna tener conto, oltre a quella del rapporto semplice tra diminuzione delle pene e aumento o diminuzione dei delitti. Per esempio, la certezza della pena, problema già posto dal Beccaria: è più deterrente la gravità della pena o la sua certezza? Solo se la certezza rimane stabile nei due momenti, il paragone è possibile. E’ il caso del terrorismo in Italia: che cosa contribuisce maggiormente alla sconfitta del terrorismo, l’aggravamento delle pene oppure il miglioramento dei mezzi per scoprire i terroristi? Di fronte ai risultati sinora accertati, non sempre probanti, di quest’analisi, ci si rifugia spesso nei sondaggi d’opinione (l’opinione dei giudici, dei condannati a morte o del pubblico). Ma tanto per cominciare in materia di bene e di male il principio di maggioranza non vale; e lo sapeva del resto il Beccaria che aveva scritto: “Se mi si opponesse l’esempio di quasi tutti i secoli, e di quasi tutte le nazioni che hanno dato pena di morte ad alcuni delitti, io risponderò ch’egli si annienta in faccia alla verità, contro della quale non vi ha prescrizione; che la storia degli uomini ci dà l’idea di un immenso pelago di errori, fra i quali poche e confuse, e a grandi intervalli distanti, verità soprannotano”. In secondo luogo i sondaggi d’opinione provano poco, perché sono soggetti al mutare degli umori della gente che reagisce emotivamente di fronte ai fatti di cui è spettatrice. E’ noto che l’atteggiamento del pubblico di fronte alla pena di morte varia a seconda della situazione di minore o maggiore tranquillità sociale. Se non ci fosse stato il terrorismo e l’aumento di criminalità in questi anni, probabilmente il problema della pena di morte non sarebbe stato neppure posto. Com’è noto, l’Italia fu uno dei primi stati che abolì la pena di morte (1889, codice penale Zanardelli): quando Croce scrisse la “Storia d’Italia” nel 1928 affermò che l’abolizione della pena di morte era diventata un fatto di costume e che l’idea stessa della restaurazione della pena di morte era inconciliabile col sentimento nazionale. Eppure dopo pochi anni il fascismo l’avrebbe restaurata senza grande turbamento nell’opinione pubblica salvo la sterile protesta di qualche antifascista. Tra i quali ricordo il libro del 1932 di Paolo Rossi che è diventato ministro della repubblica e anche presidente della Corte Costituzionale, “La pena di morte e la sua critica”, dove contro il progetto che si stava allora elaborando del nuovo codice penale, pronunciò una netta condanna della pena di morte, ricorrendo principalmente all’argomento dell’emenda. Il lato debole dell’argomento che fonda la richiesta di abolire la pena di morte sulla sua minor forza deterrente dipende dal fatto che se si potesse dimostrare in modo inconfutabile che la pena di morte ha, per lo meno in determinate situazioni, un potere deterrente maggiore di altre pene, dovrebbe essere mantenuta o ripristinata. Non ci si può nascondere la gravità dell’obiezione. Perciò ritengo che sia non dico un errore, ma un grande limite, fondare la tesi dell’abolizione solo sull’argomento utilitaristico. E’ vero che ci sono altri argomenti secondari, ma non sono a mio parere decisivi. C’è l’argomento dell’irreversibilità della pena di morte e quindi dell’irrimediabilità dell’errore giudiziario. Ma gli abolizionisti possono sempre ribattere che la pena capitale appunto per la sua gravità e irrimediabilità deve essere inflitta solo in caso di certezza assoluta di colpa. In questo caso si tratterebbe di introdurre una ulteriore limitazione nell’applicazione. Però, se la pena di morte è giusta e deterrente, non importa che sia poco applicata, importa che esista. C’è poi un argomento contrario che ha il suo peso ed è quello dei recidivi. In un’operetta recentissima (1980) sulla pena di morte, l’ultima che ho avuto occasione di leggere, pubblicata nella popolare collana “Que sais-je?” l’autore, Marcel Normand, sostiene a spada tratta la pena di morte e insiste sull’argomento della recidiva: cita alcuni casi – devo dire impressionanti – di assassini condannati a morte, poi graziati, che, ritornati in libertà, nonostante i molti anni di prigione, hanno commesso altri omicidi. Donde la domanda inquietante: se la condanna a morte fosse stata eseguita, si sarebbe risparmiata una o più vite umane? E la conclusione: per risparmiare la vita a un delinquente, la società ha sacrificato la vita di un innocente. Il leit-motiv dell’autore è il seguente: gli abolizionisti si pongono dal punto di vista del criminale, gli anti-abolizionisti da quello delle vittime. Chi ha più ragione?

10 – Non uccidere
Ma ancora più imbarazzante è la domanda che mi sono posto poco prima, a proposito della tesi utilitaristica: il limite della tesi sta in una pura e semplice presunzione che la pena di morte non serva a diminuire i delitti di sangue. Ma se si riuscisse a dimostrare che li previene? Ecco allora che l’abolizionista deve fare ricorso ad un’altra istanza, a un argomento di carattere morale, a un principio posto come assolutamente indiscutibile (un vero e proprio postulato etico).E questo argomento non può esser desunto che dall’imperativo morale: Non Uccidere, da accogliersi come un principio che ha valore assoluto. Ma come? Si potrebbe ribattere, l’individuo singolo ha diritto di uccidere per legittima difesa, e la collettività no? Rispondo: la collettività non ha questo diritto perché la legittima difesa nasce e si giustifica soltanto come risposta immediata in istato di impossibilità di fare altrimenti; la risposta della collettività è mediata attraverso un procedimento, talora anche lungo, in cui si dibattono argomenti pro e contro; in altre parole, la condanna a morte in seguito a un procedimento non è più un omicidio per legittima difesa, ma un omicidio legale, legalizzato, perpetrato a freddo, premeditato. Un omicidio che richiede degli esecutori, cioè persone autorizzate ad uccidere. Non per nulla l’esecutore della pena di morte, per quanto autorizzato ad uccidere, è sempre stato considerato un personaggio infame: si legga il libro di Charles Duff, “Manuale del boia”, recentemente tradotto, dove il boia è presentato in modo grottesco come il cane, l’amico fedele della società. Vi si adduce, fra l’altro, per negare l’efficacia deterrente della pena di morte, il caso di un boia che diventa a sua volta assassino e deve essere giustiziato. E’ una autorizzazione che non giustifica l’atto autorizzato e non lo giustifica perché l’atto è ingiustificabile ed è ingiustificabile perché è degradante per chi lo compie e per chi lo subisce (come si vede, usando “degradante”, uso un giudizio morale). Lo stato non può porsi sullo stesso piano del singolo individuo. L’individuo singolo agisce per rabbia, per passione, per interesse, per difesa. Lo stato risponde meditatamente, riflessivamente, razionalmente. Anch’esso ha il dovere di difendersi. Ma è troppo più forte del singolo individuo per aver bisogno di spegnerne la vita a propria difesa. Lo stato ha il privilegio e il beneficio del monopolio della forza. Deve sentire tutta la responsabilità di questo privilegio e di questo beneficio. Capisco benissimo che è un ragionamento arduo, astratto, che può essere tacciato di moralismo ingenuo, di predica inutile. Ma cerchiamo di dare una ragione alla nostra ripugnanza alla pena di morte. La ragione è una sola: il comandamento di non uccidere. Io non ne vedo altra. Al di fuori di questa ragione ultima, tutti gli argomenti valgono poco o nulla, possono essere ritorti con argomenti che hanno, più o meno, la stessa forza persuasiva. Lo ha detto magnificamente Dostoevskij, mettendo in bocca al principe Mirskij le parole: “E’ detto: ‘Non uccidere ‘. E allora perché se uno ha ucciso s’ha da uccidere anche lui? Uccidere chi ha ucciso è un castigo senza confronto maggiore del delitto stesso. L’assassinio legale è incomparabilmente più orrendo dell’assassinio brigantesco.” Del resto proprio perché la ragione ultima della condanna della pena di morte è così alta e ardua, la grande maggioranza degli stati continua a praticarla, e continuerà a praticarla nonostante le dichiarazioni internazionali, gli appelli, le associazioni abolizionistiche, l’azione nobilissima di Amnesty International, che io condivido. Ciononostante crediamo fermamente che la scomparsa totale della pena di morte dal teatro della storia sia destinata a rappresentare un segno indiscutibile di progresso civile. Espresse molto bene questo concetto John Stuart Mill (un autore che amo):”L’intera storia del progresso umano è stata una serie di transizioni attraverso cui un costume o un’istituzione dopo l’altra sono passate dall’essere presunte necessarie all’esistenza sociale, nel rango di ingiustizie universalmente condannate”. Sono convinto che anche questo sia il destino della pena di morte. Se mi chiedete quando si compirà questo destino, vi rispondo che non lo so. So soltanto che il compimento di questo destino sarà un segno indiscutibile di progresso morale.

http://www.agliincrocideiventi.it/Anno4/Agosto2006/contro_la_pena_di_morte.htm

Corte Suprema degli Stati Uniti

Oyez, oyez, oyez! All persons having business before the Honorable, the Supreme Court of the United States, are admonished to draw near and give their attention, for the Court is now sitting. God save the United States and this Honorable Court!”

 

“Twenty years have passed since this Court declared that the death penalty must be imposed fairly, and with reasonable consistency, or not at all, see Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972), and, despite the effort of the States and courts to devise legal formulas and procedural rules to meet this daunting challenge, the death penalty remains fraught with arbitrariness, discrimination, caprice, and mistake. (…) From this day forward, I no longer shall tinker with the machinery of death. For more than 20 years I have endeavoured — indeed, I have struggled–along with a majority of this Court, to develop procedural and substantive rules that would lend more than the mere appearance of fairness to the death penalty endeavour. Rather than continue to coddle the Court’s delusion that the desired level of fairness has been achieved and the need for regulation eviscerated, I feel morally and intellectually obligated simply to concede that the death penalty experiment has failed. It is virtually self evident to me now that no combination of procedural rules or substantive regulations ever can save the death penalty from its inherent constitutional deficiencies. The basic question–does the system accurately and consistently determine which defendants “deserve” to die?–cannot be answered in the affirmative.”

“Sono passati vent’anni da quando questa Corte [Suprema] proclamò che la pena di morte può essere imposta solo ed esclusivamente in maniera equa e con una ragionevole coerenza (…), [ma] nonostante gli sforzi degli Stati e delle corti per escogitare formule legali e regole procedurali adatte a raggiungere questa impegnativa sfida, la pena di morte rimane intrisa di arbitrarietà, discriminazione, capriccio ed errore. (…) Da oggi in poi non mi gingillerò più nel tentativo di riparare il meccanismo della morte. Per più di 20 anni ho cercato (in realtà ho lottato) insieme alla maggioranza della Corte nel tentativo di sviluppare regole procedurali e sostanziali che portassero a qualcosa di più di una mera apparenza di equità nell’applicazione della pena di morte. Piuttosto che continuare a cullarmi nell’illusione della Corte che si sia raggiunto il livello accettabile di equità (…), mi ritengo moralmente e intellettualmente obbligato ad ammettere che l’esperimento della pena di morte è fallito. (…) [e che] la domanda di base: – il sistema determina accuratamente e coerentemente quale accusato “merita” di morire? – non può avere una risposta affermativa.”

Callins v Collins No. 93-7054, February 22, 1994
Supreme Court Justice Blackmun , dissenting.

 

“(…) the [American] legal system is divided into two separate and unequal system of justice: one for the rich, in which the courts take limitless time to examine, ponder, consider, and deliberate over hundreds of thousands of bits of evidence and days of testimony, and heard elaborate, endless appeals and write countless learned opinions; the other for the poor, in which hasty guilty pleas and brief hearings are the rule and appeals the exception.”

“(…) il sistema legale [americano] è diviso in due distinti e separati sistemi di giustizia: uno per i ricchi, dove le corti si prendono un tempo illimitato per esaminare, ponderare, considerare e deliberare su centinaia di migliaia di prove e giornate di testimonianze, per ascoltare appelli elaborati e interminabili, per scrivere innumerevoli dotte opinioni; l’altro è per i poveri, dove frettolose ammissioni di colpevolezza e brevi udienze sono la prassi e gli appelli l’eccezione.”

Lois Forer “Money and Justice” New York, WW Norton, 1984, p 9

 

«… the history of capital punishment for homicides … reveals continual efforts, uniformly unsuccessful, to identify before the fact those homicides for which the slayer should die…. Those who have come to grips with the hard task of actually attempting to draft means of channeling capital sentencing discretion have confirmed the lesson taught by history…. To identify before the fact those characteristics of criminal homicides and their perpetrators which call for the death penalty, and to express these characteristics in language which can be fairly understood and applied by the sentencing authority, appear to be tasks which are beyond present human ability.»

“La storia della pena capitale per i rei di omicidio (…) svela gli sforzi ininterrotti , tutti egualmente privi di successo, tesi a identificare prima del fatto quali siano i tipi di omicidio per cui il reo meriterebbe la morte. (…) Coloro che hanno fatto i conti con l’arduo compito di tentare effettivamente di trovare il modo di incanalare la discrezione nelle sentenze capitali hanno confermato la lezione impartita dalla storia. (…) Identificare prima del fatto le caratteristiche di quegli omicidi criminali, e dei loro autori, per i quali si possa invocare la pena di morte, ed esprimere queste caratteristiche in un linguaggio che possa essere correttamente compreso e equamente applicato da chi emana la sentenza, sembrano esser compiti che sono al di là delle attuali capacità umane.”

McGautha v. California, 402 U.S. 183, 1971.
John Marshall Harlan II, U.S. Supreme Court Justice,

 

“it surely is beyond dispute that if the death penalty cannot be administered consistently and rationally, it cannot be administered at all”
Justice Harry Blackmun

“è fuor di discussione che, se la pena di morte non può essere imposta con coerenza e razionalità, non può essere imposta in alcuna circostanza”

 

“The Man’s spinal cord will rupture at the point where it enters the skull, electro-chemical discharges will send his limbs flailing in a grotesque dance, eyes and tongue will start from the facial apertures under the assault of the rope and his bowels and bladder may simultaneously void themselves to soil the legs and drip on the floor…”
Professor Chris Barnard
Rand Daily Mail of June, 12th 1978

“La colonna vertebrale dell’impiccato si spezza nel punto in cui si inserisce nel cranio, le scariche elettro-chimiche costringono le membra ad agitarsi in una danza grottesca, sotto l’urto della corda gli occhi escono dalle orbite e la lingua dalla bocca, mentre intestini e vescica si vuotano simultaneamente bagnando le gambe e gocciolando al suolo …”

Claudio Giusti, la pena di morte nel diritto internazionale

LA PENA DI MORTE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

 

Al contrario della tortura la pena di morte non è, ancora, vietata dalle norme internazionali.

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (10 dicembre 1948) garantisce il diritto alla vita e vieta tortura e trattamenti crudeli, ma non vieta espressamente la pena di morte:

Art. 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Art. 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Ci fu un tentativo da parte dell’Unione Sovietica, abolizionista fra il 1947 ed il 1950, di inserire nella Dichiarazione l’obbligo dell’abolizione in tempo di pace. La richiesta trovò l’opposizione dei paesi mantenitori, ma anche di quelli che, come il Venezuela, erano già allora abolizionisti totali e non vole­vano che la Dichiarazione legalizzasse la pena capitale in tempo di guerra. In ogni caso la Dichiarazione non approva in alcun modo la pena di morte.

Secondo William Schabas:

“In nessuno dei lavori preparatori della Dichiarazione Universale troverete una sola parola spesa in favore della pena capitale (…) La pena di morte era vista come un male necessario, la cui esistenza non poteva essere giustificata né scientificamente né filosoficamente” (SCHABAS, 1997- 43)

e

“l’inevitabile conclusione è che l’Articolo 3 della Dichiarazione Universale è in prospettiva abolizio­nista.” (SCHABAS, 1997- 44)

Un grande passo in avanti verso l’abolizionismo esplicito venne fatto con il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) del 1966, che all’Articolo 7 vieta la tortura e all’Articolo 14 fornisce una serie di garanzie agli accusati, mentre nell’Articolo 6, per cui non sono previste deroghe, prende una posizione chiaramente abolizionista:

Art. 6 ICCPR

1  Il diritto alla vita è inerente alla persona umana (…)

2  Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita una sentenza capitale può essere pronunciata solo per i delitti più gravi [most serious crimes] (…)

5  Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte.

6  Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare od impedire l’abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte del presente Patto

Il commento ufficiale che ha fatto l’ONU (Comitato per i Diritti umani) all’Articolo 6 è stato (27.07.1982):

“Il diritto alla vita è il diritto supremo, al quale non è possibile alcuna deroga, nemmeno in tempo di emergenza pubblica che minacci la vita della nazione (…) gli Stati (…) sono obbligati a ridurre l’ap­plicazione della pena di morte ai crimini più gravi [e] (…) l’abolizione è desiderabile. Il Comitato conclude che tutte le misure di abolizione dovrebbero essere considerate come un progresso verso il godimento del diritto alla vita. (…) Il Comitato è dell’opinione che i termini ‘delitti più gravi’ [most serious crimes] debbano essere interpretati in modo restrittivo, nel senso che la pena di morte do­vrebbe essere una misura del tutto eccezionale [a quite exceptional measure]”

Secondo Nigel Rodley ne consegue che:

“La pena capitale costituisce un’eccezione alla regola che prevede la tutela del diritto alla vita di ogni essere umano. La pena capitale è trattata come una realtà transitoria; in vista dell’abolizione, solo i paesi nei quali la pena capitale non è stata abolita, beneficiano dell’eccezione. Ne consegue che uno Stato aderente [al Patto] non può reintrodurre la pena capitale una volta abolita. Presumibilmente lo stesso principio vale nei casi di reati specifici. Così, se uno Stato membro mantiene l’applicazione della pena capitale per tradimento, la sua reintroduzione per omicidio sarebbe ingiustificata. (…) Nessuna deroga all’Articolo 6 è permessa, neppure nei <periodi di emergenza nei quali la vita della nazione corre un grave rischio>. Pertanto non solo in ogni circostanza vanno rispettate tutte le norme tutelari di cui sopra, ma non devono sussistere pretesti per il ripristino della pena, quali che siano le difficoltà interne od esterne che un governo in carica si trovi ad affrontare.”  (RODLEY, 1980-22)

 

Inoltre si ritiene che

“un ampliamento dell’uso della pena capitale contraddica lo spirito dell’Articolo 6 (…) [e che] una volta che uno stato abbia abolito la pena di morte non la possa più reintrodurre” (SCHABAS, 1997-101)

La desiderabilità dell’abolizione della pena di morte è stata ribadita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella Risoluzione 2857 del 20 dicembre 1971 che dichiara:

“Allo scopo di garantire pienamente il diritto alla vita, di cui all’Articolo 3 della Dichiarazione Universale, l’obiettivo principale da perseguire è la graduale restrizione delle categorie dei reati per i quali è applicabile la pena capitale, col proposito rivolto al fine ultimo ed auspicabile dell’abolizione di questa forma di punizione in tutti i paesi”  (quest’ultima parte sottolineata con enfasi)

L’8 dicembre 1977 l’Assemblea tornava sull’argomento con la Risoluzione 32/61 che afferma:

“Obiettivo principale da perseguirsi, in materia di punizione capitale, è la progressiva restrizione della categoria dei reati per i quali si irroga la pena di morte, essendo l’intento rivolto all’abolizione generale di questa forma di punizione”

Poi con la Risoluzione 35/172 del 15.12.80 l’Assemblea chiedeva a tutti gli Stati di rispettare come standard  minimo il contenuto degli articoli 6, 14 e 15 dell’ICCPR.  [Qui bisogna notare che gli Stati Uniti,  pur avendo ratificato il Patto, hanno posto riserve tali da renderlo assolutamente inoperante. La gravità del fatto ha spinto una dozzina di Paesi, fra cui il nostro, a opporsi a queste riserve chiedendo che gli USA le ritirino.]

Il 25 maggio 1984 il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) adottò un gruppo di garanzie di protezione dei diritti dei condannati a morte con la precisa condizione che “esse non sa­ranno invocate per ritardare o prevenire l’abolizione della pena di morte” (HOOD, 1996-81) ed il 21 maggio 1986 chiese a tutti i Paesi che non avessero ancora abolito la pena di morte di applicarle. Nello stesso anno, con la Risoluzione 29/118 l’Assemblea Generale faceva sue le “Garanzie ECOSOC”.

Il 15 dicembre 1989 il Secondo Protocollo Opzionale all’ICCPR ha definitivamente sancito la desidera­bilità  dell’abolizione della pena di morte. Il suo primo articolo così recita:

Art. 1

1 Nessuno che sia sottoposto alla giurisdizione di uno Stato parte al presente Protocollo sarà giusti­ziato.

2 Ogni Stato parte adotterà le misure necessarie all’abolizione della pena di morte nell’ambito della propria giurisdizione.

La contrarietà delle Nazioni Unite e della comunità internazionale all’uso della pena di morte è stata ulteriormente ribadita negli Statuti dei Tribunali Internazionali per il Ruanda e per l’ex Jugoslavia e della Corte Penale Internazionale. La pena di morte è infatti bandita dalle sentenze che questi tribunali possono emettere. [In altri luoghi ho fatto notare come lo Statuto della Corte Penale Internazionale sia gravemente carente per la difesa dei diritti umani]

 

In Europa la pena di morte è vietata

La Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (del 1950) prevede ancora la pena di morte come eccezione al diritto alla vita:

Articolo 2

1  Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente pri­vato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.

Questa posizione è stata superata,

prima dal 6° Protocollo del 28 aprile 1982 – adottato da tutti i paesi del Consiglio d’Europa – il cui primo articolo recita:

“La pena di morte sarà abolita. Nessuno sarà condannato a questa pena, nessuno sarà giustiziato.”

poi dal 13° Protocollo (Vilnius, 2 maggio 2002) – già adottato da quasi tutti i paesi del Consiglio d’Europa – che, a differenza del precedente 6° Protocollo, non prevede possibilità di riserve, e infine dalla Costituzione Europea in fieri.

La pena capitale è stata quindi definitivamente espulsa dall’Europa che si vanta di essere una “death penalty free land”.

 

La Convenzione americana sui Diritti dell’uomo

L’Articolo 4 della Convenzione americana sui Diritti dell’uomo (22 novembre 1969) – di cui fanno parte quasi tutti gli stati delle Americhe, firmato, ma non ratificato, anche dagli USA –  vieta esplicita­mente la reintroduzione della pena di morte:

Art. 4

2 Nei paesi che non hanno abolito la pena di morte, questa potrà essere inflitta solo per i reati più gravi (…)

3 La pena di morte non sarà ripristinata nei paesi che l’ hanno abolita.

4 In nessun caso la pena di morte potrà essere applicata per i delitti politici o per reati comuni con­nessi a tali delitti.

5 La pena di morte non potrà essere inflitta alle persone che al momento della consumazione del re­ato avevano meno di 18 anni o più di 70.

L’ 8 giugno 1990 è stato aggiunto un Protocollo contro la pena di morte, attualmente adottato solo da nove su trentacinque stati americani e non dagli USA:

Art. 1

Gli Stati parte di questo Protocollo non applicheranno la pena di morte nel loro territorio ad alcuna persona soggetta alla loro giurisdizione

 

I minorenni

Le norme internazionali vietano, nella maniera più chiara possibile, l’ esecuzione di chi avesse meno di 18 anni al momento in cui commetteva il delitto. Questo perché si ritiene che i minorenni non avendo ancora completato il loro sviluppo non possano essere pienamente responsabili delle loro azioni:

Art. 6 ICCPR

5 Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi da minori di 18 anni.

Garanzie ECOSOC

3 Persone sotto i 18 anni di età al tempo in cui era stato commesso il crimine non saranno condannate a morte.

Art. 68 della Convenzione di Ginevra per la protezione dei civili

In nessun caso la pena di morte può essere pronunciata su di una persona protetta che fosse sotto i 18 anni al tempo del delitto.

Art. 37 Convenzione sui diritti del fanciullo

Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone ci età inferiore ai diciotto anni.

 

La pena di morte nel diritto umanitario

Sia la guerra che un conflitto armato di natura non internazionale prevedono l’immediata entrata in vi­gore delle Quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 (riguardanti: Feriti, Naufraghi, Prigionieri e Civili) che insieme costituiscono il nucleo fondamentale del Diritto Umanitario.

L’Articolo 68 della Convenzione relativa alla protezione dei civili prevede che la pena di morte possa essere applicata nel corso di un’occupazione ad una persona protetta solo nel caso in cui questa si sia macchiata di spionaggio, di atti gravi di sabotaggio o di aggressioni che abbiano causato la morte pur­ché: “Questi crimini fossero punibili con la pena di morte sotto la legge del territorio occupato prima che l’occupazione avesse luogo”

Riassumendo

Possiamo affermare che le norme internazionali:

1  consentono l’ uso della pena di morte solamente come fatto eccezionale,

2  la permettono solo per i reati più gravi,

3  la vietano per i minorenni all’epoca del reato,

4  tendono alla riduzione del numero dei reati passibili di pena capitale,

5  vietano la reintroduzione della pena di morte lì dove sia stata abolita,

6  ne vogliono la futura, completa abolizione.

Bibliografia minima

 

– I testi degli Articoli e delle Risoluzioni si trovano in AMNESTY INTERNATIONAL ACT 50/10/98, International Standards on the Death Penalty (le traduzioni sono mie)

– HOOD ROGER – The Death Penalty. A World-wide Perspective. Second Revised and Updated Edition Oxford, Clarendon Press 1996

– RODLEY NIGEL

1980 “La pena capitale nel diritto e nelle relazioni internazionali” in: AMNESTY INTERNATIONAL Pena di morte, Pordenone, Studio tesi, 1980

1983   “La pena di morte nella legislazione internazionale sui diritti umani” in: AAVV La pena di morte nel mondo. Casale Monferrato, Marietti, 1983

1987   The Treatment of Prisoners under International Law, New York, Oxford University Press, 1987

– SCHABAS WILLIAM

1996a  The Death Penalty as Cruel Treatment and Torture, Boston. Northeastern University Press, 1996

1996b “International Legal Aspect” in: HODGKINSON PETER, RUTHERFORD ANDREW, eds. Capital Punishment. Global Issues and Prospect – Winchester, Water Side Press, 1996

1997 The Abolition of the Death Penalty in International Law, Second edition.  Cambridge, Cambridge University Press 1997

1998 “International Law and Abolition of the Death penalty” Washington and Lee Law Review, Summer 1998

 

DOCUMENTI DI AMNESTY INTERNATIONAL

ACT 50/001/2006  International Standards on the Death Penalty

http://www.amnesty.org/en/library/info/ACT50/001/2006

 

ACT 40/001/2003 COMBATING TORTURE – A MANUAL FOR ACTION

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGACT400012003?open&of=ENG-USA

 

ACT 50/007/2002   Children And The Death Penalty  Executions worldwide since 1990

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGACT500072002

 

ACT 50/004/2003  The Exclusion Of Child Offenders From The Death Penalty

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGACT500042003

 

ACT 50/005/1999   Constitutional Prohibitions of the Death Penalty

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGACT500051999

 

ACT 50/013/1998 Human Rights vs. Death Penalty, Abolition and Restriction in Law and Practice

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGACT500131998

ACT 50/010/1998  International Standards on the Death Penalty

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGACT500101998